6 Marzo 2025
Obbligo di assicurazione contro i DANNI CATASTROFALI per le imprese – Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 - Aspetti operativi e scadenze
Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, è stato pubblicato il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18: “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”, che entrerà in vigore dal 14 marzo prossimo.
Si completa così il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese previsto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023).
Come confermato dal Decreto Milleproroghe 2025, le imprese iscritte dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025 (31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura) contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Non è stata infatti presa in considerazione l’istanza di proroga del termine di entrata in vigore dell’obbligo avanzata a più riprese dalla Confederazione, in relazione ai numerosi punti critici ancora aperti e ai molti dubbi che espongono le imprese alle incertezze di un mercato non ancora maturo in termini di offerta.
In particolare, il perimetro applicativo non chiarissimo, unito alla indeterminazione dei beni assicurati e dei rischi coperti, esporranno le imprese al rischio di stipulare polizze non pienamente rispondenti alle aspettative maturate al momento della sottoscrizione. In presenza di questa situazione, pertanto, sarà doveroso cercare di fornire ogni utile indicazione alle imprese, al fine di consentire scelte consapevoli su ciò che si va a stipulare.
Lettura di sintesi del combinato disposto della legge, integrata dal richiamato DM
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Finalità della normativa
L’obbligo assicurativo mira a garantire una più rapida copertura economica per le imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo al contempo l’onere finanziario per lo Stato. -
Soggetti obbligati ed esclusioni
Sono tenute a stipulare la polizza tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., che continuano a rientrare nella disciplina del Fondo mutualistico nazionale. -
Beni oggetto di copertura
La polizza assicura i danni a:- Terreni;
- Fabbricati destinati all’attività d’impresa;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi e quelli non conformi alle normative urbanistiche.
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Eventi catastrofali coperti
Le polizze dovranno coprire i danni derivanti da:- Sismi;
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Frane.
Restano escluse alcune specifiche situazioni geologiche come il bradisismo, così come fenomeni meteorologici intensi non espressamente menzionati dal Decreto.
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Imprese assicuratrici abilitate
Le polizze potranno essere sottoscritte presso imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali). -
Scadenze e obblighi
Le imprese dovranno sottoscrivere la polizza entro il 31 marzo 2025. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato.
In caso di mancata adesione all’obbligo assicurativo, il mancato rispetto potrà incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. -
Determinazione dei premi
I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. La fascia di costo stimata oscilla tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili variazioni per aree a rischio elevato. -
Massimali e franchigie
Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così suddivisi:- Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata;
- Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata;
- Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.
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Trasparenza e aggiornamenti
Le compagnie assicurative dovranno pubblicare le condizioni contrattuali presso i punti vendita e sui loro siti internet. Non ha trovato applicazione nelle previsioni del Decreto Ministeriale la norma contenuta nella legge annuale per la concorrenza che ha previsto l’istituzione di uno specifico portale di confronto tra le offerte realizzato a cura dell’IVASS.
Principali criticità riscontrate
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Definizione degli "eventi catastrofali" e criteri di inclusione/esclusione
Il DM si propone di coprire i danni derivanti da eventi catastrofali, ma la definizione giuridica di "catastrofe naturale" rimane ambigua e potrebbe generare confusione sia per le compagnie assicurative che per le imprese. -
Obbligatorietà o facoltatività della polizza
Il Decreto non fa riferimento a danni a merci, scorte e magazzino, così come ad eventi catastrofici ormai frequenti, ma non contemplati, come le precipitazioni intense e i conseguenti allagamenti. -
Limitazioni e soglie di copertura
Le soglie di copertura e le limitazioni territoriali costituiscono un ulteriore ambito critico, con il rischio di disomogeneità nell'accesso alla protezione. -
Integrazione con altri strumenti di protezione civile e di welfare pubblico
La compatibilità tra le polizze e gli strumenti di protezione civile esistenti deve essere chiarita per evitare conflitti tra protezione privata e solidale.
In conclusione, l’ambito di applicazione del DM sulle polizze catastrofali del 28 febbraio 2025 presenta delle ambiguità, con il rischio di interpretazioni diverse e applicazioni disomogenee. La definizione di "catastrofe naturale", la determinazione dell'obbligatorietà della polizza, le limitazioni di copertura e la compatibilità con altre normative di protezione civile dovrebbero essere chiariti in modo più preciso per garantire una distribuzione equa della protezione e una gestione efficace dei rischi