22 Novembre 2024
In osservanza del D.Legge n. 09/08/2024 convertito nella Legge n. 113/2024 (come modificato dal D.Legge n. 167/2024), per l’anno 2024 è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum (cd. Bonus Natale) di importo pari a € 100,00 da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contemporaneamente requisiti oggettivi e soggettivi.
REQUISITI OGGETTIVI
- reddito complessivo non superiore a € 28.000; il reddito deve essere considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Ai fini del computo del reddito complessivo, si considerano i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE, le mance del settore turistico assoggettate ad imposta sostitutiva.
- imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore alla detrazione spettante per la medesima tipologia contrattuale con riferimento all’anno di imposta 2024 (capienza dell’imposta).
REQUISITI SOGGETTIVI
- almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (titolare di un reddito complessivo annuo non superiore a € 2840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero a € 4000,00 in caso di figli fino a 24 anni di età).
L’indennità non spetta al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare.
Pertanto, il bonus spetta a uno solo di essi qualora siano:
- Coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- Conviventi di fatto ai sensi dell’ 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016. Si tratta di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia. Ciò implica che, nel caso di due lavoratori dipendenti, non coniugati o non uniti civilmente, i quali, pur convivendo, non abbiano denunciato il loro rapporto all’Anagrafe (dunque, non conviventi ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016), il bonus Natale (fermo restando i requisiti reddituali e di presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico) spetta ad entrambi con la conseguenza che, in tali ipotesi, si assiste, a parità di nucleo familiare ma non giuridicamente riconosciuto, al cumulo dell’agevolazione.
La valutazione della spettanza del bonus Natale deve necessariamente essere effettuata analizzando la composizione di ciascun nucleo familiare.
A tale proposito, si evidenzia che, per un lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico, nato da una relazione (convivenza di fatto o meno o rapporto di coniugio) precedentemente conclusa, il diritto al bonus Natale è, comunque, vincolato alla sua attuale situazione familiare. In altri termini, laddove lo stesso lavoratore risulti ad oggi coniugato ovvero convivente di fatto (ai sensi della Legge n. 76/2016) con un altro soggetto (a sua volta titolare di un rapporto di lavoro subordinato), avrà diritto al bonus Natale solo se il coniuge ovvero il convivente di fatto non sia a sua volta beneficiario dell’agevolazione in oggetto (anche in relazioni a figli non avuti in comune).
MISURA DEL BONUS
Importo massimo di € 100,00 da corrispondere in proporzione al periodo di lavoro dipendente nel periodo di imposta 2024.
In particolare, il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni di lavoro dipendente. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolo del numero dei giorni, eventuali giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
L’indennità non deve essere riproporzionata in caso di lavoro part-time.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo a fini Irpef.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro provvede all’erogazione del bonus unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.
In particolare, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro/sostituto di imposta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus. In presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, si ritiene opportuno dichiarare che lo stesso non fruisce contemporaneamente della medesima misura.
Successivamente all’erogazione, il sostituto di imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus e, qualora non spettante, provvede al relativo recupero.
Il bonus è comunque rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, qualora il lavoratore dipendente, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggetti a ritenuta fiscale perché privo di sostituto di imposta (es. lavoratori domestici) o non abbia ricevuto il bonus nonostante la sua spettanza (es. mancata presentazione dell’autocertificazione dei requisiti), lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, così come il lavoratore dipendente che abbia cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024.
Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto di imposta provvedere al conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire il bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
Le somme erogate dal datore di lavoro/sostituto di imposta a titolo di bonus Natale possono essere recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel mod. F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga, con il seguente codice tributo: “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti di imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113”.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione attestante l’avvenuta dichiarazione dei requisiti da parte del lavoratore, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.