NOVITÀ A LIVELLO EUROPEO IN MATERIA DI ASSERZIONI AMBIENTALI, GREEN WASHING ED OBSOLESCENZA PROGRAMMATA

19 Aprile 2024

Vi inormiamo che a livello europeo hanno avuto luogo i seguenti sviluppi relativi ad alcuni dossier seguiti dalla Confederazione:

A) Approvazione della proposta di direttiva sulle Asserzioni ambientali (green claims)

La direttiva si applica a tutte le asserzioni ambientali esplicite volontarie e ai sistemi di etichettatura ambientale, obbligando le imprese a presentare informazioni attendibili e verificabili in merito a tali asserzioni prima di pubblicizzare i propri prodotti (definendoli ad esempio "biodegradabili", "meno inquinanti" o "a risparmio idrico").

I punti principali della relazione del Parlamento sono i seguenti:

  • È stata mantenuta l’esenzione per le microimprese; le piccole imprese avranno un anno in più per adeguarsi alla direttiva rispetto alle grandi imprese;
  • Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del testo, la CE dovrà istituire, mediante un atto delegato, un sistema di verifica semplificato per consentire ai professionisti di beneficiare di una procedura semplificata, che potrà includere ad esempio una presunzione di conformità per determinate asserzioni ambientali.
  • Si specifica che, nello stabilire le procedure di verifica per la certificazione delle asserzioni ambientali, gli Stati membri dovranno provvedere affinché i costi della verifica e della certificazione tengano conto della complessità dell'attestazione dell'asserzione e delle dimensioni e del fatturato dell’impresa che richiede la verifica e la certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle PMI.
  • Per ridurre i tempi di attesa, viene chiesto che la verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale venga completata entro 30 giorni (tranne per casi debitamente giustificati dal verificatore).
  • Gli Stati membri dovranno designare punti di contatto unici per le microimprese e le PMI, presso i quali sarà possibile richiedere informazioni riguardanti la conformità alle prescrizioni relative alle asserzioni ambientali esplicite e le forme di sostegno disponibile.
  • Le aziende che violano le regole possono incorrere in sanzioni, ad esempio potrebbero essere temporaneamente escluse dalle gare d'appalto pubbliche o essere soggette alla confisca dei proventi percepiti dalle transazioni con i prodotti interessati.

Si attende ora la definizione dell’orientamento generale del Consiglio per avviare l’inizio dei negoziati interistituzionali, che saranno affidati presumibilmente al nuovo Parlamento Europeo.

  1. Pubblicazione della direttiva europea contro il greenwashing e l'obsolescenza precoce

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che introduce nuove disposizioni per contrastare il greenwashing e l'obsolescenza precoce dei prodotti al fine di proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli al fine di aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate e sostenibili.

La direttiva entrerà in vigore il 26 marzo 2024, con recepimento da parte degli Stati membri entro due anni e applicazione delle disposizioni a partire dal 27 settembre 2026.

La direttiva prevede in particolare:

  1. Il divieto di pratiche commerciali sleali legate al greenwashing, come:
    • Utilizzare marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche.
    • Formulare asserzioni ambientali generiche senza prove scientifiche (es. "con ridotto impatto ambientale", "biodegradabile", "minime emissioni di CO2").
    • Generalizzare ad un intero prodotto o servizio caratteristiche ambientali che riguardano solo un suo determinato aspetto (es. prodotto "riciclato" solo in parte).
    • Affermare la neutralità   climatica   di   un   prodotto   esclusivamente   in   base   alla compensazione delle emissioni di gas serra.
    • Presentare requisiti legali come se fossero una pratica utile supplementare (es. "non testato sugli animali" per cosmetici).
    •  
  2. Il divieto di pratiche commerciali sleali legate all'obsolescenza precoce, come:
    • Fornire indicazioni sulla durata dei prodotti non corrispondenti al vero.
    • Spingere alla sostituzione dei beni di consumo prima del necessario.
    • Affermare falsamente la riparabilità di un prodotto.
    •  
  3. La targhettizzazione specifica sull’etichettatura dei prodotti, come:
    • Il divieto dell'uso di indicazioni ambientali generiche in assenza di prove scientifiche. Ciò limita non solo le asserzioni pubblicitarie generiche ma anche quelli apposte sulle etichette.
    • L’obbligo di sostenere ogni asserzione relativa a benefici ambientali futuri con impegni di sostenibilità concreti e verificati da enti indipendenti.
    • L’autorizzazione ai marchi di sostenibilità solo se basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

La Direttiva 2024/825 viene vista come uno strumento volto a contribuire all’applicazione del “Green Deal” atta, al tempo stesso, a tutelare i consumatori, i quali verranno maggiormente protetti da pratiche commerciali ingannevoli e avranno a disposizione informazioni più affidabili sulla base delle quali procedere ad acquisti più consapevoli e sostenibili.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi a - Ufficio Categorie - Antonio La Gioia (Tel. 0573.937.879 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).