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Green Pass, obbligo dal 15 ottobre anche per i lavoratori del privato e partite Iva

17 Settembre 2021

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (decreto-legge).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali previsioni.

Lavoro privato a chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali
Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base
Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.
Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Lavoro pubblico a chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Green Pass: cosa dice il nuovo decreto

14 Settembre 2021

Nella giornata di giovedì 9 settembre il governo ha approvato un nuovo decreto legge (pubblicato in gazzetta ufficiale) che estende l’obbligo di possesso del green pass per l’accesso in “ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione” e – dal 10 ottobre – introduce l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori che operano all’interno di strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie (come ad esempio RSA e strutture per anziani ndr.). Vediamo in sintesi le principali novità comunicate dal governo.

Scuole e Università: obbligo green pass anche per i dipendenti delle ditte esterne

Dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza ndr.) per entrare in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore), sarà necessario il green pass. Quindi i genitori degli alunni, gli operatori delle mense o delle pulizie come gli installatori e tutti coloro che prestano servizio nelle scuole ma che sono dipendenti di ditte esterne, saranno tenuti ad esibire la certificazione verde prima dell’ingresso nelle suddette strutture. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni (green pass), deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro

Il governo precisa che questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e ai responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative. Inoltre, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le stesse norme si applicano per l’ingresso in Università.

Rsa e strutture socio sanitarie e assistenziali: obbligo vaccinale

Come anticipato sopra, l’obbligo vaccinale (previsto in precedenza solo per il personale medico ndr.) viene esteso da venerdì 10 ottobre a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Esenzioni

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dal 1 settembre le novità sulla Certificazione Verde

1 settembre 2021
Dal 1° settembre la Certificazione Verde #COVID19 è necessaria:
✅ anche su treni, traghetti, autobus a lunga percorrenza, aerei
✅ per i docenti e il personale scolastico
✅ per accedere all'università
Per sapere cosa cambia, informati su:

Informativa su Green Pass per dipendenti

6 Settembre 2021

A seguito di una serie di richieste pervenuteci dalle imprese siamo a comunicare che ad oggi il Green Pass garantisce l’accesso a determinati servizi individuati dalla legge, ma non costituisce un lasciapassare per l’ingresso dei dipendenti in azienda o sull’eventuale cantiere.

Secondo l’art. 279 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro può prevedere “la messa a disposizione di vaccini efficaci” ma non può prevederne l’obbligo di somministrazione, così come non può effettuare test sierologici o tamponi molecolari (secondo l’art. 5 L. n. 300/1970 infatti “sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”).

Ad oggi quindi (con le eccezioni della sanità e della scuola) per i dipendenti delle aziende non esiste un obbligo vaccinale né quello di presentare il Green pass al datore di lavoro che, peraltro, non può nemmeno richiederlo.

Il datore di lavoro, infatti, non può acquisire neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali o del Green pass (che si ottiene anche dimostrando di essere guariti entro sei mesi dal Covid o effettuando un tampone molecolare o antigenico, la cui validità è di 48 ore).

Il trattamento dei dati relativi al Green pass e alla vaccinazione può avvenire solo nell’ambito della verifica dell’idoneità alla mansione specifica e spetta quindi esclusivamente al medico competente, che può emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia), senza precisare al datore di lavoro il motivo dell’inidoneità temporanea del lavoratore.

La circolare del Viminale: disposizioni in materia di controlli sul Green Pass

11 Agosto 2021

Il Viminale ha chiarito ogni dubbio circa la responsabilità e gli obblighi dei ristoratori per il controllo dei Green pass: gli esercenti non sono tenuti al controllo dei documenti di identità dei clienti. 

È stata adottata dal Viminale la circolare a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

 

La circolare ministeriale del Ministero dell'Interno del 10.8.2021