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FIRMATO IL DPCM : COSA SI PUO' FARE DAL 1 FEBBRAIO

22 Gennaio 2022

Firmato il nuovo DPCM in data 21 Gennaio 2022 da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal 1° febbraio 2022 servirà il Green Pass per entrare nella maggior parte di attività e servizi.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.
Senza Green Pass

Senza Green pass si può entrare

  • negli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e negozi che vendono alimenti;
  • nei negozi di surgelati;
  • nei negozi per animali domestici e specializzati nella vendita di cibo per gli animali domestici;
  • nei negozi che vendono carburante per autotrazione;
  • nei negozi di articoli igienico-sanitari;
  • nelle farmacie, parafarmacie e punti vendita specializzati nell’acquisto di medicinali senza ricetta medica;
  • nei negozi di articoli medicali e ortopedici;
  • nei negozi specializzati nella vendita al dettaglio di materiale per ottica;
  • nei negozi che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento;
  • negli uffici delle Forza di Polizia e delle polizie locali, negli uffici giudiziari.

 Green Pass base

Con Green Pass base che si ottiene in seguito alla vaccinazione, alla guarigione dal Covid o con un tampone antigienico (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore), si può entrare

  • nei negozi dedicati alla cura della persona, come parrucchieri ed estetisti;
  • Banche;
  • Poste;
  • Uffici aperti al pubblico.

Se è necessario fare un’operazione che non può essere rimandata (per esempio una denuncia o la testimonianza per i processi in tribunale), potranno entrare anche le persone che non hanno il green pass base.

Non rientra tra le urgenze la riscossione della pensione alle Poste.

DPCM 21 GENNAIO 2022

GREEN PASS E QUARANTENA. APPROVATO IL NUOVO DECRETO LEGGE

Il Consiglio dei Ministri ha varato un Decreto Legge riguardante estensione del green pass e nuove regole sulla quarantena. Di seguito la sintesi delle principali misure:

QUARANTENA

Ecco le nuove disposizioni riguardanti la “quarantena”:

  • Eliminazione della quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di 4 mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid. Per i suddetti soggetti obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni e test antigenico rapido o molecolare se sintomatico (dopo il quinto giorno). In quest’ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, anche con modalità elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
  • Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di 4 mesi, la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo.
  • Per i non vaccinati la quarantena resta di 10 giorni.

ESTENSIONE GREEN PASS “RAFFORZATO”

Dal 10/1/2022 estensione dell’obbligo del green pass “rafforzato” per:

  • trasporti a lunga percorrenza;
  • trasporto pubblico locale;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (es. matrimoni);
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine e centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

CAPIENZE

Dal 6/1/2022 la capienza degli impianti sportivi torna al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.

Le nuove misure vanno ad integrarsi con i provvedimenti già contenuti nel Decreto Legge “Festività” 221 del 24/12/2021, nell’Ordinanza 66 del 28/12/2021 della Regione Toscana e nella tabella delle attività consentite in base al colore attribuito alle Regioni.

Proroga dello stato di emergenza, cosa comporta per imprese e lavoratori

16 dicembre 2021

Nella giornata di martedì 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ndr.) che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Tra le altre cose il provvedimento proroga i poteri al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Vediamo qui in sintesi cosa comporta questa nuova proroga per imprese e lavoratori.

GREEN PASS

La nuova proroga comporta l’impiego del green pass e del green pass rafforzato in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla , sino al 31 marzo 2022. Il provvedimento comporta poi la calmierazione dei prezzi dei tamponi antigenici e la gratuità degli stessi in taluni specifici casi (es: per i minori di 12 anni e per le persone esenti dalle vaccinazioni in possesso di specifica certificazione ndr.).

SMART WORKING SEMPLIFICATO

Sino al 31 marzo 2022 i datori di lavoro privati potranno poi continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa. Come nei mesi passati, le imprese interessate dovranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione “semplificata”, reperibile su questa pagina del sito del Ministero del Lavoro.  

 

CONGEDI PARENTALI

Vengono inoltre prolungati a fine marzo 2022 i congedi parentali al 50% per i genitori con i figli in quarantena. In questi casi il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio. Ciò vale anche per tutto il periodo dell’infezione da SARS-CoV-2 contratta dal figlio convivente, nonché per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio, o nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Decreto Festività: vediamo in sintesi le novità

24 Dicembre 2021

Il Decreto Festività è stato annunciato ieri (23 dicembre 2021) nel corso di una conferenza stampa dal ministro Speranza con le ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi probabilmente da oggi, venerdì 24 dicembre. 

In attesa della pubblicazione del testo vi forniamo le principali novità : discoteche chiuse fino al 31 gennaio, mascherina sempre e ovunque, anche all’aperto. Le nuove regole rendono la mascherina Ffp2 obbligatoria in alcuni luoghi chiusi, tra cui mezzi pubblici e stadi. Cinema, palestre, bar e ristoranti riservati a chi ha fatto il vaccino, anche ad esempio, per quanto riguarda la consumazione al banco. La durata del Green pass scende da 9 a 6 mesi.

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

  • Obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca.
  • Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
  • Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

 

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

  • Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato:
  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

Di seguito Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52

Green pass cosa cambia dal 6 Dicembre

3 Dicembre 2021

Green pass “rafforzato” e green pass “base”. Cosa cambia da oggi lunedì 6 dicembre ?

Da lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca per consumare al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, ma anche per accedere a feste e discoteche, cerimonie pubbliche ed eventi sportivi, sarà necessario avere il green pass “rafforzato”, cioè un green pass che attesta l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19. Da questo obbligo resteranno esclusi gli alberghi e le altre strutture ricettive, oltre alle mense e ai catering continuativi su base contrattuale, ai cui locali sarà consentito l’accesso con green pass base.

Per recarsi a lavoro non sarà necessario avere un green pass rafforzato, sarà sufficiente il green pass base che attesti l’avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone molecolare o antigienico “rapido”. Come specificato sul sito del governo, chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione. L’App VerificaC19 riconoscerà la validità della certificazione.

Chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi se svolti in zona gialla o arancione (pensiamo alla ristorazione al chiuso o alla somministrazione ai tavoli in bar e altri pubblici esercizi ndr.). Per quanto riguarda la consumazione al bancone al chiuso e all’aperto, l’interpretazione prevalente è quella che sia consentito l’accesso libero, ma sul tema vi terremo aggiornati anche nei prossimi giorni.

Come per la consumazione al bancone del bar, anche per acconciatori ed estetisti rimangono in vigore le precedenti disposizioni di legge, che li escludono dall’obbligo di verifica del Green Pass sui clienti. Per quanto riguarda, in particolare il mondo dell’estetica, sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i Codici Attività 96.02.02 (centri estetici), mentre sono soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10).

Qui trovate tutte le FAQ governative    DL 26 nov 2021 n°172 

 

 

La scheda riassuntiva di ANCI TOSCANA

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