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Le novità del Decreto Sostegni in materia di lavoro

Sulla Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di interesse per datori di lavoro

Cassa integrazione Covid

Sul fronte del lavoro la parte più significativa del decreto riguarda la proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid 19, cui le imprese possono far ricorso per i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I nuovi periodi a disposizione delle imprese sono:

  • Tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
  • Ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per le imprese che ricorrono alla cassa integrazione in deroga ed all’assegno ordinario.

Questi interventi non sono soggetti alla contribuzione addizionale.

Divieto di licenziamenti e deroga ai contratti a tempo determinato

Il decreto “rimodula” il divieto di licenziamento: fino al 30 giugno 2021 per le imprese che hanno accesso alla CIGO e fino al 30 ottobre 2021 per tutte le altre.

Inoltre viene derogata ulteriormente l’apposizione di causali alla proroga o al rinnovo del contratto a tempo determinato fino alla fine del 2021, con l’espressa specifica della neutralità di rinnovi e proroghe già disposti.

Le misure a protezione dei lavoratori

Sono diverse le misure del provvedimento a difesa dei lavoratori e contro il “rischio povertà”, tra queste:

  • Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;
  • Estensione del Reddito di emergenza;
  • Il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza;
  • Indennità una tantum di € 2.400 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità una tantum di importo tra € 3.600 ed € 1.200 per i lavoratori sportivi.
  • Eliminazione, fino al 31 dicembre 2021, del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione per il diritto alla Naspi.
  • Ripristino della disciplina antecedente ottobre 2020, relativa ai lavoratori fragili per i quali viene di nuovo equiparato il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto.

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